LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 33
CONTROLLO DELLE MASTITI BOVINE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE IGIENICA DEL LATTE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 20 agosto 1976
Art. 4
La Giunta regionale, sentito il parere delle commissioni consiliari "Sanità e Sicurezza sociale" e "Attività produttive", con propria deliberazione determina la spesa ammissibile per capo, approva i piani di cui all'art. 2 e stabilisce l'ammontare dei contributi da assegnare agli enti gestori dei piani stessi.
I contributi sono erogati sulla base di specifica documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute.
Nel caso che i piani siano gestiti da organizzazioni o enti diversi dalle amministrazioni provinciali la documentazione deve essere vistata dall'amministrazione provinciale interessata.
La Giunta regionale, a richiesta degli enti gestori dei piani di controllo delle mastiti sub-cliniche dei bovini, può concedere anticipi fino ad un massimo del 50% del contributo deliberato.