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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 33

CONTROLLO DELLE MASTITI BOVINE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE IGIENICA DEL LATTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 20 agosto 1976

Art. 4
La Giunta regionale, sentito il parere delle commissioni consiliari "Sanità e Sicurezza sociale" e "Attività produttive", con propria deliberazione determina la spesa ammissibile per capo, approva i piani di cui all'art. 2 e stabilisce l'ammontare dei contributi da assegnare agli enti gestori dei piani stessi.
I contributi sono erogati sulla base di specifica documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute.
Nel caso che i piani siano gestiti da organizzazioni o enti diversi dalle amministrazioni provinciali la documentazione deve essere vistata dall'amministrazione provinciale interessata.
La Giunta regionale, a richiesta degli enti gestori dei piani di controllo delle mastiti sub-cliniche dei bovini, può concedere anticipi fino ad un massimo del 50% del contributo deliberato.

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