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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 33

CONTROLLO DELLE MASTITI BOVINE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE IGIENICA DEL LATTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 20 agosto 1976

Art. 5
Le amministrazioni provinciali, gli enti, le cooperative e le associazioni di cui all'art. 2 si avvalgono, ai fini della promozione dei piani, della collaborazione degli uffici dei veterinari provinciali e degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.
Trasmettono sistematicamente all'assessore regionale alla sanità e igiene i dati relativi ai piani in corso di attuazione.
La Giunta regionale esercita la vigilanza tecnica sulle fasi di attuazione dei piani.

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