LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 33
CONTROLLO DELLE MASTITI BOVINE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE IGIENICA DEL LATTE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 20 agosto 1976
Art. 5
Le amministrazioni provinciali, gli enti, le cooperative e le associazioni di cui all'art. 2 si avvalgono, ai fini della promozione dei piani, della collaborazione degli uffici dei veterinari provinciali e degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.
Trasmettono sistematicamente all'assessore regionale alla sanità e igiene i dati relativi ai piani in corso di attuazione.
La Giunta regionale esercita la vigilanza tecnica sulle fasi di attuazione dei piani.