Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 33

CONTROLLO DELLE MASTITI BOVINE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE IGIENICA DEL LATTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 20 agosto 1976

INDICE

Art. 8 - Variazione di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia-Romagna assegna carattere di continuità agli interventi disposti con legge 27 dicembre 1973 n. 49 Sito esterno, diretti a contribuire all'attuazione di piani per il controllo delle mastiti sub-cliniche dei bovini, al fine di migliorare la produzione igienica del latte.
Art. 2
Per i fini indicati dall'art. 1, la Regione Emilia-Romagna assegna contributi alle amministrazioni provinciali, ad altri enti pubblici e privati e ad associazioni e cooperative di produttori, comunque coordinati dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio, che intendano proseguire o promuovere piani a carattere volontario, su scala provinciale o interprovinciale, per il controllo delle mastiti sub-cliniche dei bovini.
I contributi di cui al precedente comma possono essere concessi fino ad un massimo del settanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per ciascun capo sottoposto a controllo, nonché per l'acquisto di attrezzature, qualora non siano già disponibili, necessarie ad allestire eventuali nuovi laboratori provinciali presso sezioni zooprofilattiche competenti per territorio o per potenziarli.
L'assessore regionale alla sanità e igiene, d' intesa con l'assessore regionale all'agricoltura, provvede a fornire agli enti ed alle associazioni di cui al primo comma del presente articolo le indicazioni tecniche, metodologiche e organizzative necessarie per la predisposizione dei piani e per l'allestimento dei laboratori e indica i servizi minimi che devono essere resi agli allevatori, secondo le direttive di carattere generale emanate dal ministero della sanità.
Art. 3
I piani di cui all'articolo precedente sono presentati alla Giunta regionale corredati dal parere di comitati provinciali o interprovinciali per le mastiti, nominati dalle amministrazioni provinciali competenti e composti dagli assessori provinciali interessati, da tecnici, da rappresentanti delle categorie interessate, nonché dai veterinari provinciali, dai capi degli ispettorati agrari provinciali, dai direttori delle sezioni zooprofilattiche e da un rappresentante delle facoltà di medicina veterinaria, là dove esse esistano.
Tali comitati esprimono periodicamente una valutazione tecnica sull'andamento e sui risultati dei piani e la trasmettono alla Giunta regionale.
Art. 4
La Giunta regionale, sentito il parere delle commissioni consiliari "Sanità e Sicurezza sociale" e "Attività produttive", con propria deliberazione determina la spesa ammissibile per capo, approva i piani di cui all'art. 2 e stabilisce l'ammontare dei contributi da assegnare agli enti gestori dei piani stessi.
I contributi sono erogati sulla base di specifica documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute.
Nel caso che i piani siano gestiti da organizzazioni o enti diversi dalle amministrazioni provinciali la documentazione deve essere vistata dall'amministrazione provinciale interessata.
La Giunta regionale, a richiesta degli enti gestori dei piani di controllo delle mastiti sub-cliniche dei bovini, può concedere anticipi fino ad un massimo del 50% del contributo deliberato.
Art. 5
Le amministrazioni provinciali, gli enti, le cooperative e le associazioni di cui all'art. 2 si avvalgono, ai fini della promozione dei piani, della collaborazione degli uffici dei veterinari provinciali e degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.
Trasmettono sistematicamente all'assessore regionale alla sanità e igiene i dati relativi ai piani in corso di attuazione.
La Giunta regionale esercita la vigilanza tecnica sulle fasi di attuazione dei piani.
Art. 6
I contributi previsti dall'art. 2 sono altresì concessi alle amministrazioni provinciali, ad altri enti pubblici e privati e ad associazioni e cooperative di produttori, comunque coordinati dalle amministrazioni provinciali competenti, che, nel corso dell'anno 1975, abbiano attuato piani di controllo delle mastiti sub-cliniche dei bovini, in prosecuzione di quelli promossi negli anni precedenti ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1973 n. 49.
Art. 7
Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di L. 400.000.000.
All'onere di L. 400.000.000 l'amministrazione regionale provvede mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75200, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 5 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976. La copertura finanziaria della spesa è garantita da quota parte della assegnazione statale spettante alla Regione Emilia-Romagna in applicazione dell'art. 10 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377 Sito esterno convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 Sito esterno.
Art. 8
Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap.32600 Fondo per l'attuazione di piani per il controllo delle mastiti bovine e per il miglioramento della produzione igienica del latte (Titolo I - Sezione IV - Rubrica 5ª - Categoria 4ª)
L.400.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap.75200 Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
L.400.000.000
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 agosto 1976

Espandi Indice