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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 34

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 1975 N. 30 " DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 20 agosto 1976

Art. 1
Al secondo comma dell'art. 6 della legge 14 maggio 1975, n. 30 Sito esterno sono soppresse le parole: " Il rimborso è erogato nella misura stabilita dall'articolo 4 ". Al suddetto art. 6 sono aggiunti i seguenti commi:
" La somma da rimborsare ai sensi del secondo comma è determinata in un ammontare complessivo pari alla metà della spesa per cure effettivamente sostenute e documentate; in ogni caso non può essere inferiore alla misura stabilita dall'articolo 4. In aggiunta all'importo di cui sopra, può essere accordata, con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alle condizioni economiche del richiedente, una integrazione fino ad un ammontare complessivo pari al settanta per cento della suddetta spesa per cure, quando esse consistano in interventi di altissima chirurgia non elencati negli allegati A) e B) del DM 24 gennaio 1963. L'ammontare del rimborso, tenuto anche conto dell'eventuale integrazione di cui al comma precedente, non può comunque superare una cifra massima, che la Giunta regionale determina in via generale e preventiva ".

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