Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 34

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 1975 N. 30 " DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 20 agosto 1976

Art. 3
Al sesto comma dell'art. 9 della legge 14 maggio 1975, n. 30 Sito esterno, sono soppresse le parole: " In tal caso, si osservano le disposizioni di cui al precedente art. 4 " e sono aggiunte, di seguito, le seguenti disposizioni: " E' parimenti convalidato, sempre dopo che sia stato eseguito l'accertamento suddetto, il ricovero notificato oltre le ventiquattro ore, ma, in tal caso, la convalida non si estende al periodo precedente la notificazione. Il ricovero tardivo può essere tuttavia interamente convalidato, in via del tutto eccezionale, con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato il ritardo della notificazione e delle condizioni economiche del paziente o della sua famiglia quando il ricovero stesso abbia avuto esito letale ovvero per esso siano state sostenute spese di rilevante entità ". Al suddetto sesto comma è aggiunto il seguente:
" Nei casi di convalida del ricovero, ai sensi del precedente comma, si applicano le disposizioni dell' art. 4 ".

Espandi Indice