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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 34

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 1975 N. 30 " DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 20 agosto 1976

Art. 4
L'art. 26 della legge 14 maggio 1975, n. 30 Sito esterno, è sostituito dal seguente:
" Il Presidente della Giunta regionale decide sulla richiesta di ammissione di cui al precedente articolo 25. Qualora ritenga necessari, in relazione a singoli casi, più approfondite valutazioni tecniche o accertamenti specialistici, affida l'esame della richiesta alla direzione sanitaria di un ente ospedaliero della regione, presso il quale siano istituiti divisioni, sezioni o servizi della medesima specialità della prestazione per la quale si richiede il ricovero all'estero o, in mancanza, di materia equivalente o affine o di materia generale che la comprenda. La direzione provvede all'esame della richiesta facendo eseguire i necessari accertamenti diagnostici dai servizi dipendenti dall'ente ospedaliero. Quando il Presidente della Giunta regionale ritiene che le esigenze diagnostico - terapeutiche possono essere adeguatamente o tempestivamente soddisfatte presso luoghi di cura ubicati nel territorio nazionale, ne dà comunicazione all'interessato, restituendo la documentazione e indicando gli ospedali, ovvero gli istituti, enti o case di cura private idonei a prestare l'assistenza ospedaliera ".

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