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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 34

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 1975 N. 30 " DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 20 agosto 1976

Art. 5
Il secondo comma dell'art. 27 della legge 14 maggio 1975, n. 30 Sito esterno, è sostituito dal seguente:
" Il Presidente della Giunta regionale decide sul ricorso in opposizione, sentito un collegio medico composto da un medico designato dall'interessato contestualmente al ricorso stesso o, comunque, entro il termine indicato dal precedente comma, da un collaboratore medico regionale addetto al servizio dell'assessorato alla sanità e igiene che ha istruito la pratica ovvero, nel caso di cui all'art. 25, secondo comma, da un medico dirigente della direzione sanitaria cui è stato affidato l'esame della richiesta, e da un medico ospedaliero o universitario in servizio presso ospedali, cliniche o istituti universitari di ricovero e cura della Regione, esperto nella materia relativa alla prestazione richiesta, nominato dal Presidente della Giunta regionale ".
Il quinto comma del suddetto art. 27 è sostituito dal seguente:
" Se il ricorso in opposizione è respinto, si applicano le disposizioni del precedente art. 26, ultimo comma ".

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