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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 34

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 1975 N. 30 " DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 20 agosto 1976

Art. 6
L'art. 28 della legge 14 maggio 1975, n. 30 Sito esterno, è sostituito dal seguente:
" La somma da rimborsare ai sensi dell'art. 7 è determinata in un ammontare complessivo pari alla metà della spesa globale per viaggio e soggiorno, anche di eventuali accompagnatori, e per cure effettivamente sostenute e documentate. In aggiunta al rimborso di cui al primo comma, può essere accordata con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alle condizioni economiche del richiedente e della sua famiglia, una integrazione fino ad un ammontare complessivo pari al settanta per cento della spesa globale di cui al primo comma quando le cure siano consistite in interventi di altissima chirurgia non elencati negli allegati A) e B) del DM 24 gennaio 1963. L'ammontare del rimborso, tenuto conto anche dell'integrazione di cui al comma precedente, non può comunque superare una cifra massima, che la Giunta regionale determina annualmente in via generale e preventiva ".

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