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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 34

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 1975 N. 30 " DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 20 agosto 1976

Art. 7
Alla legge 14 maggio 1975, n. 30 Sito esterno, è aggiunto il seguente: Art. 28/ bis Anticipazione
Quando ricorrono condizioni economiche particolarmente disagiate del richiedente e della sua famiglia e le spese previste per il viaggio e le cure siano molto elevate, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può accordare una anticipazione sulla somma da rimborsare ai sensi del primo comma dell'articolo 28.
L'anticipazione non può superare l'ottanta per cento della metà della spesa globale documentalmente preventivata per viaggio o soggiorno, anche di eventuali accompagnatori, e per cure, e, in ogni caso, non potrà essere superiore ai due terzi della cifra massima annualmente determinata dalla Giunta regionale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 28.
Se in sede di conguaglio risulta che la somma anticipata sia superiore a quella da rimborsare, la Giunta regionale deve ripetere quanto indebitamente pagato.

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