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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 34

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 1975 N. 30 " DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 20 agosto 1976

Art. 8
L'art. 34, primo comma, sub b), della legge 14 maggio 1975, n. 30 Sito esterno, è sostituito dal seguente:
b) " di residenza degli aventi diritto di cui è stato autorizzato il ricovero, quando trattasi di ricoveri all'estero o in regime di assistenza indiretta, ivi compresi i ricoveri in situazioni di emergenza ai sensi dell'art. 9, commi quinto e sesto. Restano tuttavia di competenza della Giunta regionale le funzioni concernenti adempimenti contabili relativi ai rimborsi di cui all'art. 6 e all'art. 28, quando ricorrono le condizioni da essi stabilite per corrispondere anche le integrazioni ".
Al suddetto art. 34 sono altresì aggiunti i seguenti commi:
" E' tuttavia facoltà del Consiglio regionale attribuire il compito del pagamento ai Presidenti dei consorzi per i servizi sanitari e sociali convenzionati, in qualità di funzionari delegati, ai sensi dell' art. 2 del Regolamento regionale 3 giugno 1975, n. 40 " per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati ".
Spetta alla Giunta regionale di stabilire, con proprio atto, l'entità e la periodicità degli accreditamenti da effettuarsi ai funzionari delegati ".

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