LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 36
INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE COOPERATIVE OPERANTI NEI SETTORI ZOOTECNICO E LATTIERO - CASEARIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 del 20 agosto 1976
Art. 3
Con i programmi di ristrutturazione e unificazione aziendale le cooperative dovranno dimostrare di raggiungere dimensioni economiche ottimali, tali da garantire adeguati redditi ai produttori.
La Giunta regionale provvede all'approvazione dei programmi, su conforme parere della competente commissione consiliare, e alla concessione dei benefici previsti dalla presente legge.