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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 36

INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE COOPERATIVE OPERANTI NEI SETTORI ZOOTECNICO E LATTIERO - CASEARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 del 20 agosto 1976

Art. 7
Per l'esercizio 1976 sono autorizzate:
- la spesa di L.1.500.000.000 per i contributi di cui all'articolo 4 - primo comma;
- un limite di impegno di L.220.000.000 per i contributi di cui all'art. 4 - secondo comma e art. 5, della durata di 22 anni, le cui due prime annualità sono destinate alla copertura degli oneri di preammortamento. Con successive leggi regionali sarà provveduto al rifinanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, anche in relazione alle disponibilità che deriveranno dalle quote che verranno assegnate alla Regione in base al piano zootecnico quadriennale, di cui al ddl 1638 - Senato.

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