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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 36

INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE COOPERATIVE OPERANTI NEI SETTORI ZOOTECNICO E LATTIERO - CASEARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 del 20 agosto 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge, si propone di favorire il processo di ristrutturazione e unificazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero - caseario.
Art. 2
I benefici previsti dalla presente legge sono destinati alle cooperative di produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici e lattiero - caseari e loro consorzi, che attuano programmi di ristrutturazione e unificazione di più organismi.
Art. 3
Con i programmi di ristrutturazione e unificazione aziendale le cooperative dovranno dimostrare di raggiungere dimensioni economiche ottimali, tali da garantire adeguati redditi ai produttori.
La Giunta regionale provvede all'approvazione dei programmi, su conforme parere della competente commissione consiliare, e alla concessione dei benefici previsti dalla presente legge.
Art. 4
Alle cooperative di cui al precedente articolo 2, che attuano programmi di razionalizzazione del settore zootecnico mediante processi di ristrutturazione e di aggregazione, da realizzarsi anche attraverso acquisti di impianti esistenti o costruzione di nuovi impianti, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 40% della spesa ammessa, elevabile al 50% per le zone montane.
La Giunta regionale può inoltre concedere, per l'intera differenza fra la spesa ammessa ed il contributo di cui al precedente comma, un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento, della durata massima di anni 20, contratti ai termini dell' art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 Sito esterno. Il concorso regionale è pari alla differenza fra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito e le rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso agevolato. La misura del tasso agevolato e del tasso di riferimento sarà quella stabilita, per interventi analoghi, dalle leggi statali in vigore.
Art. 5
Alle cooperative di cui all'art. 2 della presente legge che abbiano proceduto ad effettuare investimenti fissi con inizio in data successiva al 1 aprile 1972, la Giunta regionale può concedere i benefici di cui al 2 comma del precedente articolo 4, sempre che si verifichino le condizioni di cui al 1 comma dell'art. 3.
L'ammontare del mutuo va commisurato all'intera spesa sostenuta e documentata dalla cooperativa per la realizzazione dell'impianto, ivi compresi i macchinari fissi ad esso connessi, dedotti gli eventuali contributi in conto capitale e mutui agevolati accordati, per gli stessi scopi, dalla Comunità economica europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici.
Art. 6
I mutui di cui ai precedenti artt. 4 e 5 sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del " Fondo Interbancario di Garanzia ", di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961 n. 454 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7
Per l'esercizio 1976 sono autorizzate:
- la spesa di L.1.500.000.000 per i contributi di cui all'articolo 4 - primo comma;
- un limite di impegno di L.220.000.000 per i contributi di cui all'art. 4 - secondo comma e art. 5, della durata di 22 anni, le cui due prime annualità sono destinate alla copertura degli oneri di preammortamento. Con successive leggi regionali sarà provveduto al rifinanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, anche in relazione alle disponibilità che deriveranno dalle quote che verranno assegnate alla Regione in base al piano zootecnico quadriennale, di cui al ddl 1638 - Senato.
Art. 8
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1976, l'amministrazione regionale fa fronte come segue:
a) quanto alle spese per i contributi in conto capitale di cui al 1 comma dell'art. 4, mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 dotato di uno stanziamento di L.1.500.000.000 ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75200 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce 1 dell'elenco n. 5 annesso al bilancio medesimo;
b) quanto al limite di impegno per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al 2 comma dell'art. 4 e art. 5, mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 e dei bilanci successivi fino al 1997 compreso, dotato di uno stanziamento di annue Lire 220.000.000.
Per l'esercizio 1976, alla copertura della spesa di L.220.000.000 l'amministrazione regionale provvede mediante il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75300 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma alla voce 1 dell'elenco n. 6 annesso al bilancio medesimo.
Art. 9
Variazioni di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 è apportata la seguente variazione: STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap. 60610 Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero - caseario.
Contributi in conto capitale( cni) - (titolo II - sez. II - rubrica 10a) L.1.500.000.000
Cap. 60630 Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero - caseario.
Contributi in conto interessi sui mutui di miglioramento( cni) - (titolo II - sezione II - rubrica 10a) L.220.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap. 75200 Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione L.1.500.000.000
Cap. 75300 Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione finanziati con i contributi speciali dello Stato a norma dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, ovvero con i fondi aventi destinazione specifica attribuiti alla Regione da leggi speciali dello Stato L.220.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 19 agosto 1976

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