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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1976, n. 37

ASSEGNAZIONE DI FONDI ALL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SpA PER FAVORIRNE L'ATTIVITA' E LO SVILUPPO IN CONFORMITA' AI PROGRAMMI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 25 agosto 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Al fine di favorire l'attività e lo sviluppo dell'Ente Regionale per la Valorizzazione Economica del Territorio - ERVET SpA in conformità ai programmi regionali, la Regione Emilia - Romagna assegna all'Ente medesimo per l'esercizio finanziario 1976 la somma di L.2.000.000.000.
Art. 2
I fondi di cui al precedente articolo dovranno essere utilizzati per l'attuazione dei progetti operativi indicati nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1976 presentata dall'ERVETSpA alla Regione a norma dell'articolo 8 della legge regionale istitutiva 18- 12- 1973, n. 44, nonchè per la esecuzione di specifici programmi che saranno affidati all'ERVETSpA dalla Regione in attuazione di leggi regionali.
Al perseguimento delle finalità di cui al 1 comma del presente articolo sono altresì destinate le autorizzazioni di spesa previste dalle leggi regionali 5 Giugno 1975, n. 43 e 20 Dicembre 1974, n. 56 per la parte non ancora utilizzata al momento della entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
La erogazione dei fondi destinati a finanziare la attività dell'ERVET SpA è disposta di volta in volta, dalla Giunta Regionale secondo che l'assegnazione riguardi il finanziamento della normale attività istituzionale dell'Ente, la prestazione di servizi specifici a favore della Regione stessa o di terzi, Enti, Associazioni o privati, la esecuzione di opere o l'acquisto di beni.
L'ERVET SpA è tenuta a fornire per ognuna di tali assegnazioni il debito riscontro nelle forme di legge.
Art. 4
All'onere complessivo di L.2.000.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con la istituzione sullo stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1976 di un apposito capitolo dotato dello stanziamento di Lire 2.000.000.000, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante lo storno di fondi dai seguenti capitoli di spesa concernenti accantonamenti di somme per oneri di interessi passivi su mutui non entrati in ammortamento nel corso del 1 semestre 1976: Capitolo 10400 per L.100.000.000 Capitolo 27400 per L.700.000.000 Capitolo 27410 per L.100.000.000 Capitolo 27420 per L.100.000.000 Capitolo 29100 per L.300.000.000 Capitolo 34910 per L.700.000.000
Art. 5
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976, sono apportate le seguenti variazioni: STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap. 55100 Contributo all'Ente Regionale per la Valorizzazione Economica del Territorio -
ERVET SpA per favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali. L.2.000.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap. 10400 Interessi e spese sui mutui per il finanziamento di interventi per il potenziamento delle strutture produttive zootecniche. ( LR 16- 5- 1974, n. 17) L.100.000.000
Cap. 27400 Interessi e spese sui mutui per il finanziamento di interventi per la forestazione nel territorio regionale. ( LR 24- 1- 1975, n. 6) L.700.000.000
Cap. 27410 Interessi e spese sui mutui per il finanziamento di interventi di rimboschimento, ricostruzione boschiva e di sistemazione idraulico - forestale nel territorio regionale. ( LR 6- 7- 1974, n. 25) L.100.000.000
Cap. 27420 Interessi e spese sui mutui per il finanziamento dell'acquisto e delle opere di rimboschimento dei terreni di cui al 1 comma dell'art. 9 della Legge 3- 12- 1971, n. 1102 Sito esterno " Nuove norme per lo sviluppo della montagna " assistiti dal contributo statale in conto interessi.
(Legge 3- 12- 1971, n. 1102 Sito esterno art. 9) L.100.000.000
Cap. 29100 Interessi e spese sui mutui per il finanziamento di interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d' acqua dell'Emilia - Romagna. ( LR 6- 7- 1974, n. 27 e LR 24- 1- 1975, n. 5 - Art. 5) L.300.000.000
Cap. 34910 Interessi e spese sui mutui per il finanziamento della LR 19- 4- 1975, n. 26 per la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue. ( LR 6- 4- 1976, n. 13 - Art. 21) L.700.000.000 Totale variazioni in diminuzione L.2.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 24 agosto 1976

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