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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1976, n. 38

ISTITUZIONE DEL MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE DI FAENZA IN MUSEO DI ENTE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 25 agosto 1976

INDICE

Art. 5 - Variazioni di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
In attuazione di organici interventi nella materia di cui al titolo II del D.P.R. n. 3 del 14 gennaio 1972 Sito esterno, il Museo Internazionale delle ceramiche di Faenza è istituito il Museo di Ente locale.
Il Comune di Faenza succede in tutti i rapporti giuridici facenti capo al Museo ai sensi dello Statuto annesso al Regio Decreto 19 luglio 1912, n. 1083.
Art. 2
Su proposta della Giunta, il Consiglio comunale di Faenza approva un regolamento in sostituzione dello Statuto - programma annesso al Regio Decreto di cui all'articolo precedente.
Art. 3
È concesso al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza un contributo annuo di Lire 50 milioni a partire dal 1976 da iscriversi sul bilancio della Regione Emilia-Romagna.
Art. 4
Alla spesa derivante dall'applicazione del precedente articolo si fa fronte, per l'anno 1976, mediante lo storno della somma di Lire 50.000.000 dal Capitolo 06010 "Interventi a favore di biblioteche, musei, pinacoteche, collezioni artistiche e istituzioni, enti e comitati vari, ivi comprese l'organizzazione di mostre e manifestazioni varie" e la istituzione del Capitolo 06080 "Contributo annuale regionale al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza".
Art. 5
Variazioni di bilancio
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione:
Cap.06010 "Interventi a favore di biblioteche, musei, pinacoteche, collezioni artistiche ed istituzioni, enti e comitati vari, ivi comprese l'organizzazione di mostre e manifestazioni varie"
L.50.000.000
Variazioni in aumento:
Cap.06080 "Contributo annuale regionale al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza" (cni) (Titolo I - Sezione 1ª - Rubrica 14ª - Categoria 4ª)
L.50.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 agosto 1976

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