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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 settembre 1976, n. 39

NORME PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA PRODUZIONE E PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI NONCHÉ PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 121 del 2 settembre 1976

Art. 10
Nell'espletamento delle analisi per la definizione delle caratteristiche del latte dovranno essere osservate le seguenti norme tecniche:
- il contenuto in grasso, oltre che con il metodo Gerber, può essere determinato con metodi fotometrici ed altri rispondenti allo scopo;
- il contenuto in proteine viene determinato con metodi colorimetrici;
- il valore batteriologico viene determinato con metodi indiretti ed in assenza di sostanze inibenti;
- le determinazioni relative al latte di cui al punto c) del presente art. 8 vengono eseguite rispettivamente mediante la conta citometrica con strumenti idonei e con il metodo del Weinzirl od altri idonei;
- le condizioni sanitarie sono accertate mediante le attestazioni rilasciate dai servizi sanitari competenti per territorio;
- il prelievo del campione deve essere eseguito almeno otto volte nel corso dell'annata sulle mungiture del mattino e/o della sera;
- salvo diverso accordo tra le parti, il personale addetto al prelievo deve rivestire la qualifica di guardia giurata ed essere incaricato dal laboratorio che eseguirà le analisi;
- il campione prelevato deve essere immesso in contenitori sterili ed ermeticamente chiusi.

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