LEGGE REGIONALE 1 settembre 1976, n. 39
NORME PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA PRODUZIONE E PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI NONCHÉ PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 121 del 2 settembre 1976
Art. 2
Sono riconosciute le associazioni di produttori zootecnici le quali possiedano i requisiti di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306 , operino nell'ambito di una o più delle zone che saranno determinate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con delibera della Giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, in modo da comprendere uno o più ambiti territoriali comprensoriali ed abbiano dimensioni organizzative ed economiche che, avendo riguardo anche al numero dei soci ed al volume della produzione, permettano un'efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato nelle zone in cui operano.