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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 settembre 1976, n. 39

NORME PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA PRODUZIONE E PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI NONCHÉ PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 121 del 2 settembre 1976

Art. 3
Le associazioni dei produttori zootecnici, oltre ai compiti previsti dall'art. 2 della legge 8 luglio 1975 n. 306 Sito esterno, potranno svolgere anche i seguenti compiti:
a) proporre alla Regione, sulla base delle indicazioni dei piani comprensoriali e, in assenza di questi, in armonia con gli indirizzi regionali di politica economica, programmi di ristrutturazione, unificazione e risanamento concernenti le strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e zootecnici in genere;
b) promuovere rapporti di collaborazione con le associazioni provinciali allevatori territorialmente interessate, favorendo, sulla base di intese che prevedano la utilizzazione di tutte le strutture, processi di ristrutturazione funzionale e organizzativa di servizi, nonché la realizzazione di programmi di miglioramento del bestiame e la diffusione della fecondazione artificiale, ai fini di contribuire allo sviluppo della zootecnia;
c) stipulare accordi e contratti, di qualsiasi natura, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;
d) stipulare convenzioni con enti e con privati per la fornitura di servizi necessari alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari.

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