LEGGE REGIONALE 1 settembre 1976, n. 39
NORME PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA PRODUZIONE E PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI NONCHÉ PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 121 del 2 settembre 1976
Art. 7
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si intendono richiamate le norme della legge 8 luglio 1975, n. 306 e in particolare l'art. 4 per quanto attiene alla nozione di produttore agricolo e l'art. 6 per quanto attiene agli obblighi degli aderenti alle associazioni.