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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 settembre 1976, n. 39

NORME PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA PRODUZIONE E PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI NONCHÉ PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 121 del 2 settembre 1976

Art. 9
Ai fini dell'espletamento delle analisi per la definizione delle caratteristiche del latte, i contraenti scelgono concordemente un laboratorio fra i seguenti: i laboratori delle associazioni dei produttori zootecnici o delle associazioni provinciali allevatori, i laboratori di igiene e profilassi, i laboratori delle università degli studi e degli istituti zooprofilattici, nonché i laboratori degli istituti sperimentali lattiero-caseari.
Tali laboratori debbono disporre di attrezzature adeguate e personale idoneo all'espletamento delle analisi relative ad un elevato numero di campioni al giorno; il responsabile del laboratorio prescelto deve essere persona abilitata al rilascio dei certificati di analisi.
Per quanto attiene la determinazione del valore batteriologico, i laboratori dovranno osservare tutti gli accorgimenti atti ad ovviare il verificarsi di alterazioni dei valori di analisi dal momento del prelievo del campione all'atto delle determinazioni analitiche.
L'accertamento dei requisiti, di cui ai commi precedenti, è demandato ai servizi regionali competenti.

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