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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato20/06/1905

Data di pubblicazione della legge modificante : 02/09/1976

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 settembre 1976, n. 39

NORME PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA PRODUZIONE E PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI NONCHÉ PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 121 del 2 settembre 1976

Art. 8
Lo standard merceologico minimo del latte a qualunque uso destinato, per la campagna che va dall'1 gennaio al 31 dicembre 1975 per tutto il territorio regionale, è determinato secondo la procedura dell'art. 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306 Sito esterno, nel seguente modo:
- il latte di provenienza bovina, ai fini della determinazione del prezzo base, deve avere un contenuto in grasso fino al 3,4% e un contenuto in proteine del 2,9%.
Per il latte di altre specie animali lo standard merceologico minimo è definito dalle caratteristiche minime di idoneità alla commercializzazione previste dalle leggi vigenti.
Le maggiorazioni da applicare al prezzo base sono fissate nelle seguenti misure:
a) per il latte ad uso alimentare:
- aumento dello 0,5% per ogni linea di grasso (0,10) oltre il 3,4%;
- per latte in stalla, aumento dello 0,5% per una carica microbica totale compresa da 2.000.000 a 1.000.000 di germi per millilitro e dell'1,5% per una carica microbica inferiore a 1.000.000 di germi;
- aumento, pari ai costi medi della operazione, per latte refrigerato a più 4 gradi centigradi;
- aumento dello 0,5% per latte proveniente da allevamenti indenni da TBC e brucellosi;
- aumento dello 0,5% per latti provenienti da allevamenti che attuano un piano di risanamento delle mastiti.
b) per il latte di uso caseario:
- aumento dello 0,5% per ogni linea di grasso (0,10) oltre il 3,4%;
- aumento del 2% per ogni linea in più di proteine (0,10) oltre il 3%;
- aumenti dell'1% per latti derivanti da allevamenti che attuano piani di risanamento delle mastiti;
- aumento dello 0,5% per latte proveniente da allevamenti indenni da TBC e brucellosi;
- aumento del 2% per latti con carica batterica inferiore a 1.000.000 di germi per millilitro.
c) per il latte destinato alla produzione del Parmigiano - Reggiano, oltre alle percentuali previste alla lettera b), è fissata una maggiorazione dell'1% per carica cellulare inferiore a 500.000 per millilitro, nonché una maggiorazione dell'1% per assenze di batteri anaerobi sporigeni.

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