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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 settembre 1976, n. 39

NORME PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA PRODUZIONE E PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI NONCHÉ PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 121 del 2 settembre 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La presente legge si propone di favorire il miglioramento qualitativo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole singole e associate mediante la costituzione di associazioni dei produttori zootecnici, in attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306 Sito esterno, nonché di determinare criteri per la formazione del prezzo di vendita del latte alla produzione, di provenienza bovina o di ogni altra specie animale, a qualsiasi uso destinato, in armonia con le norme comunitarie e la programmazione regionale e nazionale.
Art. 2
Sono riconosciute le associazioni di produttori zootecnici le quali possiedano i requisiti di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306 Sito esterno, operino nell'ambito di una o più delle zone che saranno determinate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con delibera della Giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, in modo da comprendere uno o più ambiti territoriali comprensoriali ed abbiano dimensioni organizzative ed economiche che, avendo riguardo anche al numero dei soci ed al volume della produzione, permettano un'efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato nelle zone in cui operano.
Art. 3
Le associazioni dei produttori zootecnici, oltre ai compiti previsti dall'art. 2 della legge 8 luglio 1975 n. 306 Sito esterno, potranno svolgere anche i seguenti compiti:
a) proporre alla Regione, sulla base delle indicazioni dei piani comprensoriali e, in assenza di questi, in armonia con gli indirizzi regionali di politica economica, programmi di ristrutturazione, unificazione e risanamento concernenti le strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e zootecnici in genere;
b) promuovere rapporti di collaborazione con le associazioni provinciali allevatori territorialmente interessate, favorendo, sulla base di intese che prevedano la utilizzazione di tutte le strutture, processi di ristrutturazione funzionale e organizzativa di servizi, nonché la realizzazione di programmi di miglioramento del bestiame e la diffusione della fecondazione artificiale, ai fini di contribuire allo sviluppo della zootecnia;
c) stipulare accordi e contratti, di qualsiasi natura, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;
d) stipulare convenzioni con enti e con privati per la fornitura di servizi necessari alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari.
Art. 4
Il comitato economico di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306 Sito esterno, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Esso è presieduto dall'assessore regionale competente ed è composto da tre rappresentanti designati da ciascuna delle associazioni riconosciute ai sensi del successivo art. 5.
Del comitato fa parte, con funzioni consultive, un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Art. 5
La Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali e cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, delibera, su conforme parere della competente commissione consiliare, sul riconoscimento delle associazioni di cui al precedente art. 2, entro sessanta giorni dalla presentazione delle istanze.
Il Presidente della Giunta regionale emette il relativo decreto di riconoscimento.
Art. 6
Le deliberazioni dell'assemblea annuale delle associazioni, riguardanti la entità dei contributi a carico degli associati, sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.
Le associazioni dei produttori riconosciute possono beneficiare delle provvidenze regionali previste per le cooperative agricole.
La Regione può concedere contributi alle associazioni, fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile, per l'attuazione di programmi per la formazione e riqualificazione di personale dirigente.
La Regione, con apposito provvedimento, concede alle associazioni dei produttori riconosciute ai sensi del precedente art. 5 contributi per le spese di avviamento in rapporto alla produzione venduta o valorizzata direttamente e al numero dei soci e tenuto conto degli analoghi contributi previsti da norme statali o comunitarie.
Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti della CEE.
Art. 7
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si intendono richiamate le norme della legge 8 luglio 1975, n. 306 Sito esterno e in particolare l'art. 4 per quanto attiene alla nozione di produttore agricolo e l'art. 6 per quanto attiene agli obblighi degli aderenti alle associazioni.
Art. 8
Lo standard merceologico minimo del latte a qualunque uso destinato, per la campagna che va dall'1 gennaio al 31 dicembre 1975 per tutto il territorio regionale, è determinato secondo la procedura dell'art. 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306 Sito esterno, nel seguente modo:
- il latte di provenienza bovina, ai fini della determinazione del prezzo base, deve avere un contenuto in grasso fino al 3,4% e un contenuto in proteine del 2,9%.
Per il latte di altre specie animali lo standard merceologico minimo è definito dalle caratteristiche minime di idoneità alla commercializzazione previste dalle leggi vigenti.
Le maggiorazioni da applicare al prezzo base sono fissate nelle seguenti misure:
a) per il latte ad uso alimentare:
- aumento dello 0,5% per ogni linea di grasso (0,10) oltre il 3,4%;
- per latte in stalla, aumento dello 0,5% per una carica microbica totale compresa da 2.000.000 a 1.000.000 di germi per millilitro e dell'1,5% per una carica microbica inferiore a 1.000.000 di germi;
- aumento, pari ai costi medi della operazione, per latte refrigerato a più 4 gradi centigradi;
- aumento dello 0,5% per latte proveniente da allevamenti indenni da TBC e brucellosi;
- aumento dello 0,5% per latti provenienti da allevamenti che attuano un piano di risanamento delle mastiti.
b) per il latte di uso caseario:
- aumento dello 0,5% per ogni linea di grasso (0,10) oltre il 3,4%;
- aumento del 2% per ogni linea in più di proteine (0,10) oltre il 3%;
- aumenti dell'1% per latti derivanti da allevamenti che attuano piani di risanamento delle mastiti;
- aumento dello 0,5% per latte proveniente da allevamenti indenni da TBC e brucellosi;
- aumento del 2% per latti con carica batterica inferiore a 1.000.000 di germi per millilitro.
c) per il latte destinato alla produzione del Parmigiano - Reggiano, oltre alle percentuali previste alla lettera b), è fissata una maggiorazione dell'1% per carica cellulare inferiore a 500.000 per millilitro, nonché una maggiorazione dell'1% per assenze di batteri anaerobi sporigeni.
Art. 9
Ai fini dell'espletamento delle analisi per la definizione delle caratteristiche del latte, i contraenti scelgono concordemente un laboratorio fra i seguenti: i laboratori delle associazioni dei produttori zootecnici o delle associazioni provinciali allevatori, i laboratori di igiene e profilassi, i laboratori delle università degli studi e degli istituti zooprofilattici, nonché i laboratori degli istituti sperimentali lattiero-caseari.
Tali laboratori debbono disporre di attrezzature adeguate e personale idoneo all'espletamento delle analisi relative ad un elevato numero di campioni al giorno; il responsabile del laboratorio prescelto deve essere persona abilitata al rilascio dei certificati di analisi.
Per quanto attiene la determinazione del valore batteriologico, i laboratori dovranno osservare tutti gli accorgimenti atti ad ovviare il verificarsi di alterazioni dei valori di analisi dal momento del prelievo del campione all'atto delle determinazioni analitiche.
L'accertamento dei requisiti, di cui ai commi precedenti, è demandato ai servizi regionali competenti.
Art. 10
Nell'espletamento delle analisi per la definizione delle caratteristiche del latte dovranno essere osservate le seguenti norme tecniche:
- il contenuto in grasso, oltre che con il metodo Gerber, può essere determinato con metodi fotometrici ed altri rispondenti allo scopo;
- il contenuto in proteine viene determinato con metodi colorimetrici;
- il valore batteriologico viene determinato con metodi indiretti ed in assenza di sostanze inibenti;
- le determinazioni relative al latte di cui al punto c) del presente art. 8 vengono eseguite rispettivamente mediante la conta citometrica con strumenti idonei e con il metodo del Weinzirl od altri idonei;
- le condizioni sanitarie sono accertate mediante le attestazioni rilasciate dai servizi sanitari competenti per territorio;
- il prelievo del campione deve essere eseguito almeno otto volte nel corso dell'annata sulle mungiture del mattino e/o della sera;
- salvo diverso accordo tra le parti, il personale addetto al prelievo deve rivestire la qualifica di guardia giurata ed essere incaricato dal laboratorio che eseguirà le analisi;
- il campione prelevato deve essere immesso in contenitori sterili ed ermeticamente chiusi.
Art. 11
Per gli interventi di cui al precedente art. 6 - 3° comma - è autorizzata la spesa di L.30.000.000 in ciascuno degli esercizi 1976 - 1977 - 1978 e 1979.
Per l'esercizio finanziario 1976 l'Amministrazione regionale fa fronte all'onere derivante dall'attuazione della presente legge mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio medesimo ed il prelevamento di pari importo del fondo di cui al capitolo 48100 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al Bilancio di previsione 1976.
Art. 12
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap.14110 Contributi alle Associazioni dei produttori zootecnici per l'attuazione di programmi di formazione e riqualificazione del personale dirigente (c.n.i.) (Titolo I - Sezione II - Categoria 4ª - Rubrica 12ª)
L.30.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap.48100 Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
L.30.000.000
Art. 13
La presente legge è dichiarata urgente ai termini dell'art. 44, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 1 settembre 1976

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