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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1976, n. 41

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NELLE MATERIE DELLA CACCIA E DELLA PESCA E ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE 24 DICEMBRE 1975, N. 706

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 3 settembre 1976

Art. 2
E' istituito, nel bilancio della Regione Emilia - Romagna, un apposito capitolo di entrata, al quale dovranno affluire i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca, comminate per le violazioni di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 Sito esterno, nonchè per tutte le altre infrazioni previste da leggi e regolamenti regionali nelle stesse materie.
I pagamenti - siano essi previsti dall'art. 5 o dall'art. 8 della legge n. 706, oppure da altre disposizioni
- possono essere effettuati mediante versamento nell'apposito conto corrente postale intestato alla " Regione Emilia - Romagna - sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca " ovvero direttamente, mediante versamento presso la Tesoreria regionale.
I fondi raccolti vengono annualmente destinati ad opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio ittico e faunistico dell'Emilia - Romagna, secondo le indicazioni dei programmi regionali, nonchè alla copertura dell'onere conseguente all'attuazione della presente delega, mediante assegnazione alle Province. La ripartizione dei fondi alle Province avviene con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

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