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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1976, n. 41

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NELLE MATERIE DELLA CACCIA E DELLA PESCA E ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE 24 DICEMBRE 1975, N. 706

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 3 settembre 1976

Art. 3
Coloro ai quali siano state contestate o notificate una o più violazioni di norme sulla caccia o sulla pesca sono ammessi, nei limiti previsti dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 Sito esterno, ed entro 60 giorni dalla predetta contestazione o notifica, al pagamento di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per le violazioni commesse.
Il pagamento, effettuato con le modalità previste dall'articolo precedente, ha effetto liberatorio.
Restano comunque applicabili i provvedimenti di revoca, sospensione e ritiro delle autorizzazioni amministrative all'esercizio della caccia e della pesca, previsti dalle leggi regionali vigenti.
Le notificazioni di cui al presente articolo possono essere compiute a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Fuori del caso previsto dal primo comma, il contravventore, entro 30 giorni dalla contestazione personale o dalla notifica, può far pervenire al Presidente della Giunta provinciale nel cui territorio è stata commessa la violazione scritti difensivi o la istanza di essere sentito in contraddittorio. Il verbalizzante, al momento della contestazione, dà atto, se richiesto, dell'istanza dell'interessato di essere sentito in contraddittorio.

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