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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1976, n. 41

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NELLE MATERIE DELLA CACCIA E DELLA PESCA E ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE 24 DICEMBRE 1975, N. 706

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 3 settembre 1976

Art. 4
Decorsi 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notifica della violazione, una commissione di tre consiglieri provinciali, eletti dal consiglio provinciale con voto limitato, procede all'esame del verbale di contestazione in contraddittorio, se richiesto, con l'interessato. I consiglieri istruttori hanno facoltà di sentire sui fatti il verbalizzante. I consiglieri sono assistiti da un segretario, designato dalla Giunta tra gli impiegati della Provincia.
Il Presidente della Giunta provinciale, sentiti i consiglieri istruttori, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione entro il minimo ed il massimo stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone con lui solidalmente obbligate.
L'ingiunzione di pagamento fissa un termine, non inferiore ai 30 giorni, per il pagamento, da effettuarsi nei modi previsti dall'art. 2.
L'importo delle spese viene versato alla Provinvia territorialmente competente. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
In caso di mancato versamento il Presidente della Giunta provinciale esercita l'azione esecutiva ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 Sito esterno.
La Regione Emilia - Romagna provvede a trasmettere alle Province, entro il decimo giorno da quello del ricevimento, i certificati di allibramento attestanti tutti i versamenti affluiti al capitolo di entrata di cui all'art. 2.

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