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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1976, n. 41

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NELLE MATERIE DELLA CACCIA E DELLA PESCA E ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE 24 DICEMBRE 1975, N. 706

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 3 settembre 1976

Art. 5
L'art. 29 primo comma della legge regionale 19 luglio 1976, n. 31, è così modificato:
" I provvedimenti di cui al precedente articolo sono adottati dal Presidente della Giunta provinciale secondo la procedura prevista dagli artt. 3 e 4 della legge regionale di attuazione della legge 24 dicembre 1975, n. 706 Sito esterno

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