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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1976, n. 41

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NELLE MATERIE DELLA CACCIA E DELLA PESCA E ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE 24 DICEMBRE 1975, N. 706

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 3 settembre 1976

Art. 6
L'art. 20 del regolamento regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne dell'Emilia - Romagna 3 giugno 1975, n. 41, è sostituito dal seguente:
" Le infrazioni previste dal presente regolamento vengono perseguite a norma di legge. Inoltre è sospesa per la durata di mesi sei, ed in caso di reiterazione delle violazioni per la durata di mesi dodici, in tutto il territorio della regione, la validità della licenza di pesca nei confronti di chiunque commetta una delle seguenti infrazioni: 1) pesca con esche o con attrezzi non consentita dal presente regolamento; 2) pesca in zone di ripopolamento o nei periodi di divieto; 3) pesca di salmonidi in numero superiore a quello previsto dal precedente art. 8; 4) mancata osservanza del divieto di cui al precedente art. 17; 5) rifiuto di esibire i documenti di identità e la licenza agli agenti di sorveglianza, durante l'esercizio della pesca. I provvedimenti di cui al precedente comma sono adottati secondo le procedure previste dagli artt. 3 e 4 della legge regionale di attuazione della legge 24 dicembre 1975, n. 706 Sito esterno

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