LEGGE REGIONALE 02 settembre 1976, n. 41
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NELLE MATERIE DELLA CACCIA E DELLA PESCA E ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE 24 DICEMBRE 1975, N. 706
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 3 settembre 1976
Art. 1
L'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria nelle materie della caccia e della pesca spettante alla Regione Emilia - Romagna, a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706
, è delegata alle Province.

Restano ferme le norme regionali concernenti sanzioni aventi specifica natura di risarcimento del danno o di rimessione in pristino.