LEGGE REGIONALE 02 settembre 1976, n. 41
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NELLE MATERIE DELLA CACCIA E DELLA PESCA E ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE 24 DICEMBRE 1975, N. 706
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 3 settembre 1976
Art. 7
Presso ciascuna Provincia è istituito un registro generale degli atti relativi a violazioni amministrative nel quale debbono essere cronologicamente annotati tutti gli atti relativi alle violazioni alle leggi sulla caccia e sulla pesca secondo il modello legale.
L'annotazione deve contenere oltre al nome, cognome, data di nascita e località di residenza del contravventore, il numero di protocollo degli atti, l'indicazione del giorno di ricevimento da parte della Provincia del verbale o del rapporto, l'indicazione dell'autorità o dell'agente mittente, la data di estinzione del procedimento o della trasmissione di esso ad altre autorità.