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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato20/05/2021
2. Testo Coordinato29/05/2020
3. Testo Coordinato06/11/2019
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato27/12/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato18/07/2017
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato15/07/2016
10. Testo Coordinato30/05/2016
11. Testo Coordinato29/12/2015
12. Testo Coordinato30/07/2015
13. Testo Coordinato24/07/2014
14. Testo Coordinato24/07/2014
15. Testo Coordinato30/06/2014
16. Testo Coordinato13/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato12/02/2010
19. Testo Coordinato24/12/2009
20. Testo Coordinato30/11/2009
21. Testo Coordinato30/10/2008
22. Testo Coordinato28/07/2006
23. Testo Coordinato27/07/2005
24. Testo Coordinato18/02/2005
25. Testo Coordinato28/12/2004
26. Testo Coordinato28/07/2004
27. Testo Coordinato15/04/2004
28. Testo Coordinato20/01/2004
29. Testo Coordinato20/01/2004
30. Testo Coordinato13/03/2003
31. Testo Coordinato13/03/2003
32. Testo Originale26/04/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 03/09/1976

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1976, n. 41

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NELLE MATERIE DELLA CACCIA E DELLA PESCA E ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE 24 DICEMBRE 1975, N. 706

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 3 settembre 1976

Art. 7
Presso ciascuna Provincia è istituito un registro generale degli atti relativi a violazioni amministrative nel quale debbono essere cronologicamente annotati tutti gli atti relativi alle violazioni alle leggi sulla caccia e sulla pesca secondo il modello legale.
L'annotazione deve contenere oltre al nome, cognome, data di nascita e località di residenza del contravventore, il numero di protocollo degli atti, l'indicazione del giorno di ricevimento da parte della Provincia del verbale o del rapporto, l'indicazione dell'autorità o dell'agente mittente, la data di estinzione del procedimento o della trasmissione di esso ad altre autorità.

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