Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 14/06/2024 | |
2. | ![]() | 12/07/2023 | |
3. | ![]() | 29/12/2020 | |
4. | ![]() | 27/12/2018 | |
5. | ![]() | 20/04/2018 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 03/09/1976
LEGGE REGIONALE 02 settembre 1976, n. 41
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NELLE MATERIE DELLA CACCIA E DELLA PESCA E ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE 24 DICEMBRE 1975, N. 706
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 3 settembre 1976
Art. 7
Presso ciascuna Provincia è istituito un registro generale degli atti relativi a violazioni amministrative nel quale debbono essere cronologicamente annotati tutti gli atti relativi alle violazioni alle leggi sulla caccia e sulla pesca secondo il modello legale.
L'annotazione deve contenere oltre al nome, cognome, data di nascita e località di residenza del contravventore, il numero di protocollo degli atti, l'indicazione del giorno di ricevimento da parte della Provincia del verbale o del rapporto, l'indicazione dell'autorità o dell'agente mittente, la data di estinzione del procedimento o della trasmissione di esso ad altre autorità.