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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1976, n. 41

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NELLE MATERIE DELLA CACCIA E DELLA PESCA E ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE 24 DICEMBRE 1975, N. 706

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 3 settembre 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria nelle materie della caccia e della pesca spettante alla Regione Emilia - Romagna, a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706 Sito esterno, è delegata alle Province.
Restano ferme le norme regionali concernenti sanzioni aventi specifica natura di risarcimento del danno o di rimessione in pristino.
Art. 2
E' istituito, nel bilancio della Regione Emilia - Romagna, un apposito capitolo di entrata, al quale dovranno affluire i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca, comminate per le violazioni di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 Sito esterno, nonchè per tutte le altre infrazioni previste da leggi e regolamenti regionali nelle stesse materie.
I pagamenti - siano essi previsti dall'art. 5 o dall'art. 8 della legge n. 706, oppure da altre disposizioni
- possono essere effettuati mediante versamento nell'apposito conto corrente postale intestato alla " Regione Emilia - Romagna - sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca " ovvero direttamente, mediante versamento presso la Tesoreria regionale.
I fondi raccolti vengono annualmente destinati ad opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio ittico e faunistico dell'Emilia - Romagna, secondo le indicazioni dei programmi regionali, nonchè alla copertura dell'onere conseguente all'attuazione della presente delega, mediante assegnazione alle Province. La ripartizione dei fondi alle Province avviene con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 3
Coloro ai quali siano state contestate o notificate una o più violazioni di norme sulla caccia o sulla pesca sono ammessi, nei limiti previsti dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 Sito esterno, ed entro 60 giorni dalla predetta contestazione o notifica, al pagamento di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per le violazioni commesse.
Il pagamento, effettuato con le modalità previste dall'articolo precedente, ha effetto liberatorio.
Restano comunque applicabili i provvedimenti di revoca, sospensione e ritiro delle autorizzazioni amministrative all'esercizio della caccia e della pesca, previsti dalle leggi regionali vigenti.
Le notificazioni di cui al presente articolo possono essere compiute a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Fuori del caso previsto dal primo comma, il contravventore, entro 30 giorni dalla contestazione personale o dalla notifica, può far pervenire al Presidente della Giunta provinciale nel cui territorio è stata commessa la violazione scritti difensivi o la istanza di essere sentito in contraddittorio. Il verbalizzante, al momento della contestazione, dà atto, se richiesto, dell'istanza dell'interessato di essere sentito in contraddittorio.
Art. 4
Decorsi 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notifica della violazione, una commissione di tre consiglieri provinciali, eletti dal consiglio provinciale con voto limitato, procede all'esame del verbale di contestazione in contraddittorio, se richiesto, con l'interessato. I consiglieri istruttori hanno facoltà di sentire sui fatti il verbalizzante. I consiglieri sono assistiti da un segretario, designato dalla Giunta tra gli impiegati della Provincia.
Il Presidente della Giunta provinciale, sentiti i consiglieri istruttori, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione entro il minimo ed il massimo stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone con lui solidalmente obbligate.
L'ingiunzione di pagamento fissa un termine, non inferiore ai 30 giorni, per il pagamento, da effettuarsi nei modi previsti dall'art. 2.
L'importo delle spese viene versato alla Provinvia territorialmente competente. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
In caso di mancato versamento il Presidente della Giunta provinciale esercita l'azione esecutiva ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 Sito esterno.
La Regione Emilia - Romagna provvede a trasmettere alle Province, entro il decimo giorno da quello del ricevimento, i certificati di allibramento attestanti tutti i versamenti affluiti al capitolo di entrata di cui all'art. 2.
Art. 5
L'art. 29 primo comma della legge regionale 19 luglio 1976, n. 31, è così modificato:
" I provvedimenti di cui al precedente articolo sono adottati dal Presidente della Giunta provinciale secondo la procedura prevista dagli artt. 3 e 4 della legge regionale di attuazione della legge 24 dicembre 1975, n. 706 Sito esterno
Art. 6
L'art. 20 del regolamento regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne dell'Emilia - Romagna 3 giugno 1975, n. 41, è sostituito dal seguente:
" Le infrazioni previste dal presente regolamento vengono perseguite a norma di legge. Inoltre è sospesa per la durata di mesi sei, ed in caso di reiterazione delle violazioni per la durata di mesi dodici, in tutto il territorio della regione, la validità della licenza di pesca nei confronti di chiunque commetta una delle seguenti infrazioni: 1) pesca con esche o con attrezzi non consentita dal presente regolamento; 2) pesca in zone di ripopolamento o nei periodi di divieto; 3) pesca di salmonidi in numero superiore a quello previsto dal precedente art. 8; 4) mancata osservanza del divieto di cui al precedente art. 17; 5) rifiuto di esibire i documenti di identità e la licenza agli agenti di sorveglianza, durante l'esercizio della pesca. I provvedimenti di cui al precedente comma sono adottati secondo le procedure previste dagli artt. 3 e 4 della legge regionale di attuazione della legge 24 dicembre 1975, n. 706 Sito esterno
Art. 7
Presso ciascuna Provincia è istituito un registro generale degli atti relativi a violazioni amministrative nel quale debbono essere cronologicamente annotati tutti gli atti relativi alle violazioni alle leggi sulla caccia e sulla pesca secondo il modello legale.
L'annotazione deve contenere oltre al nome, cognome, data di nascita e località di residenza del contravventore, il numero di protocollo degli atti, l'indicazione del giorno di ricevimento da parte della Provincia del verbale o del rapporto, l'indicazione dell'autorità o dell'agente mittente, la data di estinzione del procedimento o della trasmissione di esso ad altre autorità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 settembre 1976

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