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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 novembre 1976, n. 45

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN CAPITALE PER OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA NEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 148 del 6 novembre 1976

Art. 1
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere contributi in capitale per opere di edilizia ospedaliera secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
L'intervento finanziario della Regione è diretto ad assicurare sia il completamento di opere di edilizia ospedaliera già incluse nei programmi approvati in applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574 Sito esterno e successive modificazioni e fruenti dei relativi contributi statali, sia la esecuzione di opere che, pur non comprese nei programmi anzidetti, siano tuttavia incluse nel piano regionale ospedaliero ovvero, in attesa della approvazione di detto piano, siano comunque congruenti con gli indirizzi e gli orientamenti già maturati ai fini della predisposizione del piano stesso.

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