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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 novembre 1976, n. 45

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN CAPITALE PER OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA NEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 148 del 6 novembre 1976

Art. 2
I contributi regionali in capitale sono ragguagliati al costo dei lavori da finanziare e possono essere concessi fino a copertura totale di detto costo.
I contributi anzidetti possono essere assegnati anche per opere in corso di esecuzione o in via di definizione tecnico - amministrativa ai fini della omologazione degli atti di collaudo.
Gli stessi contributi possono essere destinati, tra l'altro, alla copertura di oneri maturati e maturandi derivanti da revisione dei prezzi contrattuali, da liquidazione di indennità di espropriazione, da perizie di variante o suppletive, da risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale, da applicazione
dell'IVA nonchè dal pagamento di interessi dovuti a ditte appaltatrici o ad istituti bancari per operazioni di prefinanziamento.
I predetti contributi possono essere destinati anche alla fornitura e messa in opera di attrezzature inerenti l'attività ospedaliera.
E' in facoltà degli Enti beneficiari dei contributi regionali previsti dalla presente legge e dalla legge regionale 28 maggio 1975, n. 35 destinare ad opere di abbellimento artistico le quote di cui alla legge 29 luglio 1949, n. 717 Sito esterno e successive modifiche.

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