Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 novembre 1976, n. 45

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN CAPITALE PER OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA NEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 148 del 6 novembre 1976

Art. 4
Gli Enti beneficiari dei contributi regionali ai sensi della presente legge hanno facoltà di affidare la realizzazione delle opere in concessione mediante apposita convenzione, ad enti, a imprese o a consorzi di imprese, nonchè a cooperative o loro consorzi.
L'affidamento in concessione è disposto con provvedimento motivato dall'ente concedente, adottato previo confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando.
L'amministrazione concedente si pronuncia sulla base del giudizio espresso da apposita commissione esaminatrice delle offerte presentate, previamente nominata a cura della stessa amministrazione.
Il bando di appalto viene pubblicato con le modalità di cui all'art. 7 della legge 2- 2- 1973, n. 14 Sito esterno.
Gli enti, le imprese, le cooperative ed i consorzi che partecipano alla gara devono fornire la dimostrazione della loro capacità tecnica economica e finanziaria.
Per quanto non previsto dalla presente disposizione gli enti concedenti faranno riferimento alla vigente legislazione statale, in quanto applicabile.

Espandi Indice