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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 novembre 1976, n. 45

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN CAPITALE PER OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA NEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 148 del 6 novembre 1976

Art. 7
Con riferimento al precedente art. 1 è approvato il programma degli interventi quale risulta dall' elenco allegato alla presente legge, anche in attuazione dell'art. 14 della legge 16 ottobre 1975 n. 492 Sito esterno.
Il Consiglio regionale può con proprie motivate deliberazioni apportare modifiche od integrazioni al programma suddetto.
In caso di rifinanziamento della presente legge, il Consiglio regionale approverà con proprie deliberazioni, adottate su proposta della Giunta, i programmi dei successivi interventi di spesa.
Nello stesso modo il Consiglio potrà modificare tali programmi.

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