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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 novembre 1976, n. 45

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN CAPITALE PER OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA NEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 148 del 6 novembre 1976

Art. 8
La Giunta regionale dispone la formale conferma dei contributi assegnati dal Consiglio ed esercita le altre attribuzioni che sono demandate alla sua competenza a norma della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, e della presente legge.
La stessa Giunta, al fine di favorire la più rapida attuazione degli investimenti, è autorizzata a prescrivere agli enti interessati congrui termini per l'approvazione dei progetti, per l'inizio dei lavori e per l'utilizzazione dei finanziamenti regionali.
Scaduti inutilmente tali termini, la Giunta è autorizzata a proporre al Consiglio la revoca dei contributi regionali.
La stessa Giunta, ai fini di accelerare i procedimenti di gestione, può delegare l'esercizio delle proprie funzioni al Presidente o a singoli componenti secondo le direttive da essa deliberate.
La Giunta regionale presenta trimestralmente alla Commissione consiliare competente una dettagliata relazione circa l'andamento dei lavori e dei pagamenti, con riferimento a ciascuna opera finanziata.

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