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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 novembre 1976, n. 45

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN CAPITALE PER OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA NEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 148 del 6 novembre 1976

Art. 9
Agli oneri derivanti dalla prima attuazione della presente legge, ammontanti a complessive Lire 36.724.388.000, l'Amministrazione regionale provvede mediante la istituzione di due appositi capitoli di spesa:
a) un primo capitolo di spesa, la cui copertura finanziaria è garantita dalla quota parte spettante alla Regione Emilia - Romagna dei fondi assegnati dallo Stato a norma dell'articolo 14 del DL 13 agosto 1975, n. 376 Sito esterno convertito nella legge 16 ottobre 1975 n. 492 Sito esterno, per complessive L.33.274.388.000.
Tale capitolo sarà iscritto nei bilanci per gli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978, rispettivamente con uno stanziamento di L.13.000.000.000, Lire 16.000.000.000 e Lire 4.274.388.000 secondo il prevedibile stato d' avanzamento della spesa nei diversi esercizi, cui sono commisurate a norma della soprarichiamata legge n. 492 le erogazioni di fondi da parte dello Stato. Quanto all'esercizio 1976 la iscrizione del nuovo capitolo avviene mediante il prelievo della somma di Lire 13.000.000.000 dal Fondo di cui al Capitolo 75200 del Bilancio 1976, nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce n. 5 dell'elenco n. 5 annesso al Bilancio di previsione medesimo. Su tali capitoli di spesa graveranno, con riferimento al prevedibile loro divenire, gli impegni ed i pagamenti delle opere di edilizia ospedaliera di cui all'elenco allegato alla presente legge, con esclusione delle opere finanziate con i fondi di cui alla successiva lettera b);
b) un secondo capitolo di spesa da iscrivere sul solo Bilancio per l'esercizio finanziario 1976 dotato di uno stanziamento di L.3.446.000.000, la cui copertura finanziaria è fornita da quota parte dell'Avanzo d' Amministrazione dell'esercizio 1975, applicato al Bilancio per l'esercizio 1976 con il 1 provvedimento legislativo di variazione al Bilancio medesimo. La iscrizione del capitolo è disposta mediante il prelievo di pari importo dal Fondo di cui al Capitolo 75100 del Bilancio 1976, nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce n. 14 dell'elenco n. 4 annesso al Bilancio medesimo, aggiunta all'elenco con 1 provvedimento di variazione di Bilancio.
Su tale capitolo di spesa graveranno gli impegni ed i pagamenti concernenti le opere di edilizia ospedaliera indicate nell'elenco allegato ai nn. 4, 6 lett. a) e b), 11 e 27 e riguardanti opere in corso di esecuzione od in via di definizione tecnico - amministrativa, ed oneri di prefinanziamento.

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