LEGGE REGIONALE 15 novembre 1976, n. 47
DISCIPLINA TRANSITORIA DEGLI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE IDROIGIENICHE NEL TERRITORIO REGIONALE(1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 16 novembre 1976
Art. 1
La Regione Emilia-Romagna, fino alla approvazione del "Piano per la utilizzazione ottimale e per la salvaguardia delle risorse idriche" in corso di elaborazione da parte dell'IDROSER S.p.A. e fino alla approvazione del piano di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319
, è autorizzata a concedere contributi a favore dei Comuni e loro Consorzi per la esecuzione di lavori attinenti le opere idroigieniche secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".