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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 1976, n. 47

DISCIPLINA TRANSITORIA DEGLI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE IDROIGIENICHE NEL TERRITORIO REGIONALE(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 16 novembre 1976

Art. 10
A favore dei Comuni o dei loro Consorzi che abbiano ottenuto il contributo regionale in annualità o in capitale per la realizzazione di opere idroigieniche ai sensi della presente legge la Regione potrà rilasciare apposita fidejussione per garantire i mutui contratti dagli Enti medesimi per la copertura della parte di spesa rimasta a loro carico o per la quota - parte di annualità che residua a carico degli Enti medesimi.
Alla concessione della fidejussione provvede la Giunta regionale, nei limiti dei fondi disponibili nell'apposito capitolo di bilancio, alle condizioni, secondo le modalità e con le procedure previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 10 luglio 1974, n. 28 e successive modifiche.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

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