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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 1976, n. 47

DISCIPLINA TRANSITORIA DEGLI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE IDROIGIENICHE NEL TERRITORIO REGIONALE(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 16 novembre 1976

Art. 11
È approvato il programma degli interventi relativo alle opere finanziate mediante contributi in capitale posti a carico dell'esercizio finanziario 1976, quale risulta dall'elenco allegato alla presente legge.
Il programma delle opere da finanziare mediante contributi in conto interessi a carico dello stesso esercizio, verrà approvato con successiva deliberazione del Consiglio regionale adottata su proposta della Giunta.
Il Consiglio regionale può, con proprie motivate deliberazioni, apportare modifiche od integrazioni ai programmi suddetti.
In caso di rifinanziamento della presente legge il Consiglio regionale approverà con proprie motivate deliberazioni, adottate su proposta della Giunta, i programmi dei successivi interventi di spesa. Nello stesso modo il Consiglio potrà modificare tali programmi.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

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