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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 1976, n. 47

DISCIPLINA TRANSITORIA DEGLI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE IDROIGIENICHE NEL TERRITORIO REGIONALE(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 16 novembre 1976

Art. 12
All'onere di L.3.500.000.000 conseguente al finanziamento per l'esercizio finanziario 1976 del programma di interventi di cui all'elenco allegato alla presente legge si farà fronte:
a) quanto al L.1.500.000.000 mediante la utilizzazione di una quota parte di corrispondente importo della assegnazione complessiva di Lire 3.995.000.000, disposta dallo Stato sui fondi di cui all'art. 16 "Completamento di opere regionali" del D.L. 13 agosto 1975, n. 376 Sito esterno, convertito con modifiche nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 Sito esterno ed il prelevamento della stessa somma dal fondo di cui al capitolo 75200 "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio per l'esercizio 1976, nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce n. 7 dell'elenco n. 5 annesso al bilancio di previsione medesimo;
b) quanto a L.2.000.000.000 mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 "Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio per l'esercizio 1976, nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce n. 12 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione medesimo.
Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al 3° comma dell'articolo 3 della presente legge, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio finanziario 1976 un limite d'impegno di L.100.000.000 mediante lo storno ad un nuovo capitolo di spesa del limite di impegno di pari importo, già iscritto in bilancio al capitolo 73250 con la Legge regionale 7 settembre 1976, n. 43.
Agli oneri eventualmente derivanti alla Regione dalla concessione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 10 della presente legge, l'Amministrazione fa fronte con i fondi accantonati sul Capitolo 73220 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 e successivi, alla cui denominazione attuale viene aggiunta la seguente frase:"nonché delle opere idroigieniche in generale ammesse al contributo regionale".
Con legge regionale da adottare, in sede di approvazione di bilancio preventivo, verranno distintamente determinati per gli esercizi futuri gli stanziamenti da destinare alla concessione dei contributi regionali di cui all'art. 3 della presente legge.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

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