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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 1976, n. 47

DISCIPLINA TRANSITORIA DEGLI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE IDROIGIENICHE NEL TERRITORIO REGIONALE(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 16 novembre 1976

Art. 13
Variazione di Bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976, sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
A) Variazioni in aumento:
Cap.73300 Contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per la esecuzione di opere idroigieniche - Acquedotti e fognature (Titolo II - Sezione 4ª - Rubrica 2ª) (cni)
L.3.500.000.000
Cap.73350 Contributi costanti trentacinquennali a favore di Comuni e loro Consorzi in conto ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento di opere idroigieniche-Acquedotti e fognature (Titolo II - Sezione 4ª - Categoria 11ª - Rubrica 2ª)
L.100.000.000
B) Variazioni in diminuzione:
Cap.73250 Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse di enti locali
L.100.000.000
Cap.75100 Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
L.2.000.000.000
Cap.75200 Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo - Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
L.1.500.000.000

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

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