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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 1976, n. 47

DISCIPLINA TRANSITORIA DEGLI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE IDROIGIENICHE NEL TERRITORIO REGIONALE(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 16 novembre 1976

Art. 2
L'intervento finanziario della Regione è diretto ad incentivare la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il potenziamento, il rifacimento di acquedotti e fognature - ivi compresi gli impianti di depurazione - da parte di singoli Comuni o di loro Consorzi, dando priorità alle opere che presentano i caratteri di maggiore urgenza per la carenza assoluta o la grave deficitarietà delle relative infrastrutture.
Il finanziamento può essere concesso anche per la copertura di maggiori oneri conseguenti alla esecuzione di opere idroigieniche che abbiano già fruito del contributo regionale in capitale o in annualità, quali: revisione dei prezzi contrattuali, perizie di variante o suppletive, liquidazione di indennità di espropriazione.
Le priorità delle opere da finanziare sono ricavate attraverso verifiche dei fabbisogni espletate dalla Giunta regionale mediante consultazioni dei Comuni e loro Consorzi da effettuare tramite le Comunità Montane, i Comitati Comprensoriali ed il Circondario di Rimini(2), con il concorso delle Amministrazioni provinciali.
Nella formazione dei programmi d'intervento si terrà conto degli indirizzi di programmazione maturati sia in sede regionale sia a livello locale ai fini della predisposizione dei piani di cui al precedente art. 1.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

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