LEGGE REGIONALE 15 novembre 1976, n. 47
DISCIPLINA TRANSITORIA DEGLI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE IDROIGIENICHE NEL TERRITORIO REGIONALE(1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 16 novembre 1976
Art. 4
Per tutto quanto attiene ai procedimenti amministrativi connessi e conseguenti alla attuazione della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 24 marzo 1975 n. 18 e successive modifiche, salvo quanto più specificatamente disposto dalla presente legge.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".