Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1976, n. 47

DISCIPLINA TRANSITORIA DEGLI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE IDROIGIENICHE NEL TERRITORIO REGIONALE(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 16 novembre 1976

Art. 5
La Giunta regionale dispone la formale conferma dei contributi assegnati dal Consiglio ed esercita le altre attribuzioni che sono demandate alla sua competenza a norma della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18 e della presente legge.
La stessa Giunta, al fine di favorire la più rapida attuazione degli investimenti, è autorizzata a prescrivere agli enti interessati congrui termini per l'approvazione dei progetti, per l'inizio dei lavori e per l'utilizzazione dei finanziamenti regionali.
Scaduti inutilmente i termini assegnati la Giunta regionale è autorizzata a proporre al Consiglio la revoca dei contributi regionali.
La Giunta, al fine di accelerare i procedimenti di gestione, può delegare l'esercizio delle proprie funzioni al presidente o a singoli suoi componenti secondo le direttive da essa deliberate.
La Giunta regionale presenta ogni quadrimestre, alla Commissione consiliare competente, una dettagliata relazione circa l'andamento dei lavori e dei pagamenti, con riferimento a ciascuna opera finanziata.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

Espandi Indice