LEGGE REGIONALE 15 novembre 1976, n. 47
DISCIPLINA TRANSITORIA DEGLI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE IDROIGIENICHE NEL TERRITORIO REGIONALE(1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 16 novembre 1976
Art. 5
La Giunta regionale dispone la formale conferma dei contributi assegnati dal Consiglio ed esercita le altre attribuzioni che sono demandate alla sua competenza a norma della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18 e della presente legge.
La stessa Giunta, al fine di favorire la più rapida attuazione degli investimenti, è autorizzata a prescrivere agli enti interessati congrui termini per l'approvazione dei progetti, per l'inizio dei lavori e per l'utilizzazione dei finanziamenti regionali.
Scaduti inutilmente i termini assegnati la Giunta regionale è autorizzata a proporre al Consiglio la revoca dei contributi regionali.
La Giunta, al fine di accelerare i procedimenti di gestione, può delegare l'esercizio delle proprie funzioni al presidente o a singoli suoi componenti secondo le direttive da essa deliberate.
La Giunta regionale presenta ogni quadrimestre, alla Commissione consiliare competente, una dettagliata relazione circa l'andamento dei lavori e dei pagamenti, con riferimento a ciascuna opera finanziata.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".