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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 1976, n. 47

DISCIPLINA TRANSITORIA DEGLI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE IDROIGIENICHE NEL TERRITORIO REGIONALE(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 16 novembre 1976

Art. 6
Gli enti beneficiari di contributi regionali ai sensi della presente legge sono autorizzati all'espletamento delle gare di appalto ed alla consegna dei lavori sulla base dell'affidamento degli istituti mutuanti per la concessione dei mutui per mezzo dei quali sia assicurato l'integrale finanziamento delle opere.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

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