LEGGE REGIONALE 15 novembre 1976, n. 47
DISCIPLINA TRANSITORIA DEGLI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE IDROIGIENICHE NEL TERRITORIO REGIONALE(1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 16 novembre 1976
Art. 7
Nell'ambito dei programmi di intervento approvati in base alla presente legge, la spesa formalmente ammissibile a contributo per ciascuna opera, da parte della Giunta regionale, a norma dell'art. 21 lett. e) della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18, è quella risultante dai relativi progetti redatti dagli enti beneficiari e dagli stessi approvati ai sensi dell'art. 25 della legge regionale sopra citata.
Le spese tecniche per progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori inserite in detti progetti sono ammissibili al contributo regionale entro il limite del 6% dell'importo complessivo dei lavori, delle forniture e delle espropriazioni risultante dai progetti stessi.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".