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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 1976, n. 47

DISCIPLINA TRANSITORIA DEGLI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE IDROIGIENICHE NEL TERRITORIO REGIONALE(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 16 novembre 1976

Art. 8
L'art. 5 della legge regionale 10 luglio 1974 n. 28 (Interventi per il finanziamento di opere acquedottistiche nel territorio regionale) e l'art. 10 della legge regionale 19 aprile 1975 n. 26 (Interventi della Regione per la realizzazione di impianti di depurazione) sono sostituiti dal seguente:
"All'erogazione dei contributi in capitale, la Giunta regionale provvede con le seguenti modalità:
a) 50 per cento previa produzione, da parte degli enti beneficiari, della atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;
b) 40 per cento previa dimostrazione da parte degli enti beneficiari di avere effettivamente erogato, per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera a);
c) 10 per cento in sede di omologazione degli atti di collaudo".

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

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