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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 1976, n. 47

DISCIPLINA TRANSITORIA DEGLI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE IDROIGIENICHE NEL TERRITORIO REGIONALE(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 16 novembre 1976

Art. 9
In deroga a quanto previsto dall'art. 22 - lett. c) della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18 e dall'art. 8 - lett. c) della presente legge, la Giunta regionale, con provvedimento motivato e non delegabile, nel caso in cui siano stati concessi, per l'esecuzione di opere idroigieniche, ai sensi del D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 Sito esterno, della legge regionale 10 luglio 1974 n. 28, della legge regionale 24 gennaio 1975 n. 5 (articoli 9 e 16), della legge regionale 19 aprile 1975 n. 26 e della presente legge, contributi in capitale di importo inferiore all'effettivo costo globale dei lavori ammessi a contributi, è autorizzata a liquidare agli Enti beneficiari anche la terza rata pari al 10 per cento dei contributi medesimi, prima della approvazione degli atti di collaudo, previa dimostrazione da parte degli enti medesimi di avere speso, in dipendenza dei lavori finanziati, un importo non inferiore all'intero ammontare dei contributi regionali assegnati.
La Giunta regionale procede successivamente alla omologazione degli atti di collaudo ai sensi dell'art. 21 - settimo comma - della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, ai fini di verificare la compiutezza delle opere ammesse al contributo regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

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