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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 1976, n. 47

DISCIPLINA TRANSITORIA DEGLI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE IDROIGIENICHE NEL TERRITORIO REGIONALE(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 16 novembre 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia-Romagna, fino alla approvazione del "Piano per la utilizzazione ottimale e per la salvaguardia delle risorse idriche" in corso di elaborazione da parte dell'IDROSER S.p.A. e fino alla approvazione del piano di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno, è autorizzata a concedere contributi a favore dei Comuni e loro Consorzi per la esecuzione di lavori attinenti le opere idroigieniche secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 2
L'intervento finanziario della Regione è diretto ad incentivare la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il potenziamento, il rifacimento di acquedotti e fognature - ivi compresi gli impianti di depurazione - da parte di singoli Comuni o di loro Consorzi, dando priorità alle opere che presentano i caratteri di maggiore urgenza per la carenza assoluta o la grave deficitarietà delle relative infrastrutture.
Il finanziamento può essere concesso anche per la copertura di maggiori oneri conseguenti alla esecuzione di opere idroigieniche che abbiano già fruito del contributo regionale in capitale o in annualità, quali: revisione dei prezzi contrattuali, perizie di variante o suppletive, liquidazione di indennità di espropriazione.
Le priorità delle opere da finanziare sono ricavate attraverso verifiche dei fabbisogni espletate dalla Giunta regionale mediante consultazioni dei Comuni e loro Consorzi da effettuare tramite le Comunità Montane, i Comitati Comprensoriali ed il Circondario di Rimini(2), con il concorso delle Amministrazioni provinciali.
Nella formazione dei programmi d'intervento si terrà conto degli indirizzi di programmazione maturati sia in sede regionale sia a livello locale ai fini della predisposizione dei piani di cui al precedente art. 1.
Art. 3
I finanziamenti regionali consistono nella concessione di contributi in capitale ed in conto interessi.
I contributi regionali in capitale sono ragguagliati al costo preventivato dei lavori da finanziare e possono essere concessi fino a copertura totale di detto costo.
I contributi regionali in conto interessi sono concessi in annualità costanti trentacinquennali nella misura fissa annua del 6% del costo preventivato dei lavori da finanziare.
Art. 4
Per tutto quanto attiene ai procedimenti amministrativi connessi e conseguenti alla attuazione della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 24 marzo 1975 n. 18 e successive modifiche, salvo quanto più specificatamente disposto dalla presente legge.
Art. 5
La Giunta regionale dispone la formale conferma dei contributi assegnati dal Consiglio ed esercita le altre attribuzioni che sono demandate alla sua competenza a norma della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18 e della presente legge.
La stessa Giunta, al fine di favorire la più rapida attuazione degli investimenti, è autorizzata a prescrivere agli enti interessati congrui termini per l'approvazione dei progetti, per l'inizio dei lavori e per l'utilizzazione dei finanziamenti regionali.
Scaduti inutilmente i termini assegnati la Giunta regionale è autorizzata a proporre al Consiglio la revoca dei contributi regionali.
La Giunta, al fine di accelerare i procedimenti di gestione, può delegare l'esercizio delle proprie funzioni al presidente o a singoli suoi componenti secondo le direttive da essa deliberate.
La Giunta regionale presenta ogni quadrimestre, alla Commissione consiliare competente, una dettagliata relazione circa l'andamento dei lavori e dei pagamenti, con riferimento a ciascuna opera finanziata.
Art. 6
Gli enti beneficiari di contributi regionali ai sensi della presente legge sono autorizzati all'espletamento delle gare di appalto ed alla consegna dei lavori sulla base dell'affidamento degli istituti mutuanti per la concessione dei mutui per mezzo dei quali sia assicurato l'integrale finanziamento delle opere.
Art. 7
Nell'ambito dei programmi di intervento approvati in base alla presente legge, la spesa formalmente ammissibile a contributo per ciascuna opera, da parte della Giunta regionale, a norma dell'art. 21 lett. e) della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18, è quella risultante dai relativi progetti redatti dagli enti beneficiari e dagli stessi approvati ai sensi dell'art. 25 della legge regionale sopra citata.
Le spese tecniche per progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori inserite in detti progetti sono ammissibili al contributo regionale entro il limite del 6% dell'importo complessivo dei lavori, delle forniture e delle espropriazioni risultante dai progetti stessi.
Art. 8
L'art. 5 della legge regionale 10 luglio 1974 n. 28 (Interventi per il finanziamento di opere acquedottistiche nel territorio regionale) e l'art. 10 della legge regionale 19 aprile 1975 n. 26 (Interventi della Regione per la realizzazione di impianti di depurazione) sono sostituiti dal seguente:
"All'erogazione dei contributi in capitale, la Giunta regionale provvede con le seguenti modalità:
a) 50 per cento previa produzione, da parte degli enti beneficiari, della atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;
b) 40 per cento previa dimostrazione da parte degli enti beneficiari di avere effettivamente erogato, per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera a);
c) 10 per cento in sede di omologazione degli atti di collaudo".
Art. 9
In deroga a quanto previsto dall'art. 22 - lett. c) della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18 e dall'art. 8 - lett. c) della presente legge, la Giunta regionale, con provvedimento motivato e non delegabile, nel caso in cui siano stati concessi, per l'esecuzione di opere idroigieniche, ai sensi del D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 Sito esterno, della legge regionale 10 luglio 1974 n. 28, della legge regionale 24 gennaio 1975 n. 5 (articoli 9 e 16), della legge regionale 19 aprile 1975 n. 26 e della presente legge, contributi in capitale di importo inferiore all'effettivo costo globale dei lavori ammessi a contributi, è autorizzata a liquidare agli Enti beneficiari anche la terza rata pari al 10 per cento dei contributi medesimi, prima della approvazione degli atti di collaudo, previa dimostrazione da parte degli enti medesimi di avere speso, in dipendenza dei lavori finanziati, un importo non inferiore all'intero ammontare dei contributi regionali assegnati.
La Giunta regionale procede successivamente alla omologazione degli atti di collaudo ai sensi dell'art. 21 - settimo comma - della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, ai fini di verificare la compiutezza delle opere ammesse al contributo regionale.
Art. 10
A favore dei Comuni o dei loro Consorzi che abbiano ottenuto il contributo regionale in annualità o in capitale per la realizzazione di opere idroigieniche ai sensi della presente legge la Regione potrà rilasciare apposita fidejussione per garantire i mutui contratti dagli Enti medesimi per la copertura della parte di spesa rimasta a loro carico o per la quota - parte di annualità che residua a carico degli Enti medesimi.
Alla concessione della fidejussione provvede la Giunta regionale, nei limiti dei fondi disponibili nell'apposito capitolo di bilancio, alle condizioni, secondo le modalità e con le procedure previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 10 luglio 1974, n. 28 e successive modifiche.
Art. 11
È approvato il programma degli interventi relativo alle opere finanziate mediante contributi in capitale posti a carico dell'esercizio finanziario 1976, quale risulta dall'elenco allegato alla presente legge.
Il programma delle opere da finanziare mediante contributi in conto interessi a carico dello stesso esercizio, verrà approvato con successiva deliberazione del Consiglio regionale adottata su proposta della Giunta.
Il Consiglio regionale può, con proprie motivate deliberazioni, apportare modifiche od integrazioni ai programmi suddetti.
In caso di rifinanziamento della presente legge il Consiglio regionale approverà con proprie motivate deliberazioni, adottate su proposta della Giunta, i programmi dei successivi interventi di spesa. Nello stesso modo il Consiglio potrà modificare tali programmi.
Art. 12
All'onere di L.3.500.000.000 conseguente al finanziamento per l'esercizio finanziario 1976 del programma di interventi di cui all'elenco allegato alla presente legge si farà fronte:
a) quanto al L.1.500.000.000 mediante la utilizzazione di una quota parte di corrispondente importo della assegnazione complessiva di Lire 3.995.000.000, disposta dallo Stato sui fondi di cui all'art. 16 "Completamento di opere regionali" del D.L. 13 agosto 1975, n. 376 Sito esterno, convertito con modifiche nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 Sito esterno ed il prelevamento della stessa somma dal fondo di cui al capitolo 75200 "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio per l'esercizio 1976, nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce n. 7 dell'elenco n. 5 annesso al bilancio di previsione medesimo;
b) quanto a L.2.000.000.000 mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 "Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio per l'esercizio 1976, nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce n. 12 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione medesimo.
Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al 3° comma dell'articolo 3 della presente legge, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio finanziario 1976 un limite d'impegno di L.100.000.000 mediante lo storno ad un nuovo capitolo di spesa del limite di impegno di pari importo, già iscritto in bilancio al capitolo 73250 con la Legge regionale 7 settembre 1976, n. 43.
Agli oneri eventualmente derivanti alla Regione dalla concessione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 10 della presente legge, l'Amministrazione fa fronte con i fondi accantonati sul Capitolo 73220 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 e successivi, alla cui denominazione attuale viene aggiunta la seguente frase:"nonché delle opere idroigieniche in generale ammesse al contributo regionale".
Con legge regionale da adottare, in sede di approvazione di bilancio preventivo, verranno distintamente determinati per gli esercizi futuri gli stanziamenti da destinare alla concessione dei contributi regionali di cui all'art. 3 della presente legge.
Art. 13
Variazione di Bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976, sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
A) Variazioni in aumento:
Cap.73300 Contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per la esecuzione di opere idroigieniche - Acquedotti e fognature (Titolo II - Sezione 4ª - Rubrica 2ª) (cni)
L.3.500.000.000
Cap.73350 Contributi costanti trentacinquennali a favore di Comuni e loro Consorzi in conto ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento di opere idroigieniche-Acquedotti e fognature (Titolo II - Sezione 4ª - Categoria 11ª - Rubrica 2ª)
L.100.000.000
B) Variazioni in diminuzione:
Cap.73250 Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse di enti locali
L.100.000.000
Cap.75100 Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
L.2.000.000.000
Cap.75200 Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo - Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
L.1.500.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 15 novembre 1976

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

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