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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1976, n. 48

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA DAL SOPPRESSO ENTE GIOVENTU' ITALIANA, IN BASE ALLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1975, N. 764 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 25 novembre 1976

Art. 1
Il personale di ruolo e avventizio trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764 Sito esterno, viene inquadrato, con decorrenza giuridica ed economica dal 17 gennaio 1976 o da quella successiva data nella quale sia stato messo a disposizione, in uno dei livelli funzionali retributivi previsti dall'art. 9 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 25, modificato dall'art. 1 della successiva legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.
L'inquadramento avviene in base alla tabella A allegata alla presente legge, e con le equiparazioni contenute nella tabella B allegata alla citata legge n. 764, con provvedimento che sarà adottato secondo le norme dell'art. 120 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25. La tabella A si trova nell'art. 8.

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